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Le leggi vigenti per i lavoratori atipici, i cosiddetti “precari”, prevedono di fatto solo una tantum per chi resta senza occupazione. I sistemi di welfare previsti per i precari sono infatti sensibilmente meno tutelanti rispetto a quelli previsti per i lavoratori a tempo indeterminato. Vediamo quali casi prevede la legge.

Lavoratori a progetto. L’articolo 19 del decreto legge 185/2008 prevede l’erogazione di una somma straordinaria a favore dei collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo e che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno 2009, l’articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell’anno precedente a quello di riferimento, stanziando a tal fine ulteriori 100 milioni di euro rispetto ai 100 già destinati a questo intervento. L’una tantum tornerà al 10% del reddito nel biennio 2010-2011.

Non è prevista, dunque, alcuna cassa integrazione né ordinaria né in deroga per questa categoria di lavoratori. In cambio, come si è visto, è fornita una somma forfettaria su un reddito che non può essere inferiore ai 5 mila euro, né superiore, nel 2008, a 13.819 euro. Ciò significa che l’una tantum si concretizzerà, quest’anno, in una somma variabile da 1.000 a 2.764 euro a condizione che:
– il collaboratore a progetto abbia, nel periodo di riferimento, prestato la sua attività per un solo committente;
– nell’anno precedente a quello di riferimento siano stati accreditati presso la gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a tre;
– non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la stessa gestione separata;
– nell’anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
– abbia conseguito l’anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per l’anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro.

Il sostegno al reddito è previsto anche per gli apprendisti in misura pari all’indennità di disoccupazione ordinaria. I beneficiari dovranno essere stati sospesi dal lavoro o licenziati, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto, a patto che intervenga un ente bilaterale con il 20 per cento.

Apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione possono, infine, essere destinatari di ammortizzatori sociali “in deroga”, oggetto di specifici accordi fra parti sociali e regioni.

Fonte: virgilio.it – 10 Giugno 2009

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