Un testo sobrio e ben calibrato nonchè in linea con le norme di altri ordinamenti occidentali”. Così, ancora stamani durante la discussione generale nell’aula di Palazzo Madama sul lodo Alfano, il ministro della Giustizia Angelino Alfano motivava l’approvazione dell’immunità per le quattro più alte cariche dello Stato (presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e presidenti delle due Camere).
Ma non è così. Come dice poco dopo il senatore Luigi Li Gotti (Idv) le altre democrazie prevedono un istituto di immunità “solo per i capi di Stato”. Quindi, commenta il senatore rivolto ai banchi del governo, della maggioranza e allo stesso Guardasigilli, “dite sciocchezze quando affermate che questa norma ci allinea all’Europa. In realtà ci allontana”.
E’ lo stesso Ufficio studi del Senato, nella brochure di circa duecento pagine che analizza la nuova legge, a mettere nero su bianco l’anomalia tutta italiana.
Si comincia con un doveroso cenno storico: “Storicamente, la disciplina dell’immunità, a partire quanto meno dal Bill of rights votato dal parlamento inglese nel 1689 è dettata per tutelare i deputati contro le possibili persecuzioni da parte del potere esecutivo che all’epoca di identificava col sovrano”. Quindi, seguendo l’evoluzione della storia, immunità come scudo di protezione per i parlamentari da parte di chi esercita il potere. I nostri padri costituenti quando nel 1948 introducono nella Carta l’istituto dell’immunità, lo fanno sotto la spinta antifascista per mettere al riparo il giovane parlamento repubblicano da una magistratura fino a qual momento totalmente sotto il regime.
Da questo presupposto deriva che, come si legge nella relazione dell’Ufficio studi del Senato, “nelle Costituzioni dei paesi membri dell’Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile”. La Costituzione italiana già tutela “la funzione e gli atti ad essi correlati”, i cosiddetti atti funzionali. Per il resto ogni potere – tutti i poteri – a cominciare da quelli del Presidente della Repubblica – incontrano il limite che per i fatti estranei all’esercizio delle funzioni vige il principio di uguaglianza: tutti uguali di fronte alla legge.
I capi di stato. Nell’ambito delle costituzioni europee la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti e privi di rapporto con l’esercizio delle funzioni di Presidente della repubblica “è prevista solo nella Costituzione greca (art.49), in quella portoghese (art.130) e in quella francese”. La Francia è una repubblica presidenziale e quando nel 2007 fu introdotta l’immunità per il Presidente-premier, ci fu un dibattito furioso, si parlò di “colpo di mano” e comunque fu necessaria una revisione costituzionale. La modifica non avvenne cioè, come in Italia e con le differenze tra i due ordinamenti, per via ordinaria in un batter di ciglia.
Nessuna immunità in Germania. La Repubblica federale di Germania (art.1, legge 1953) “considera il Cancelliere e i ministri dell’esecutivo titolari di una funzione pubblica e applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego”. Cioè sono precessabili sempre e comunque se commettono qualche reato. Se i ministri sono anche membri del Bundestag, il Cancelliere e i membri del governo godono dell’immunità parlamentare, cioè la non perseguibilità ma solo per opinioni e voti espressi nel Bundestag. Questo è già previsto anche in Italia.
Spagna, Regno Unito e altre monarchie. I reali godono dell’immunità assoluta. Così, soprattutto, i Borboni in Spagna e i Windsor nel Regno Unito. A loro le rispettive Costituzioni assicurano “l’inviolabilità assoluta”. Ma, osserva il dossier dell’Ufficio studi, “stiamo parlando di monarchie dove il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri” che sono regolarmente perseguibili.
In Spagna la Costituzione “istituisce una riserva di foro speciale (sezione penale del Tribunale supremo) a garanzia del membro del governo posto in stato di accusa”.
In Gran Bretagna “il premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione compiuta nell’esercizio delle funzioni di governo”.
Negli Usa, la legge è uguale per tutti. I padri fondatori americani non hanno avuti dubbi. E l’articolo II, sezione 4 della Carta prevede che “il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall’ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati”. In poche parole la Costituzione americana non contiene alcun riferimento esplicito all’immunità del Presidente, del Vicepresidente e dei titolari di alte cariche pubbliche federali. Un paio di esempi: Clinton dovette spiegare pubblicamente i suoi rapporti con Monica Lewinsky; Nixon fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate e poi sottoposto a processo.
Si legge nel documento dei cento costituzionalisti italiani presentato al Quirinale: “L’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana, francese con riferimento però solo al Presidente della Repubblica. Analoga immunità non è prevista per il Presidente del consiglio e per i ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro”.
Ecco: non si capisce perchè il ministro Guardasigilli ancora stamani abbia ripetuto che il Lodo mette l’Italia in linea con le norme degli altri paesi.
[fonte: Repubblica.it]