La questione dell’inquinamento elettromagnetico dei ripetitori telefonici, televisivi e radiofonici è ancora aperto. È stato eseguito nei giorni scorsi da parte degli agenti del Nita della Guardia di Finanza, in collaborazione con l’ARPA il sequestro probatorio dei trasmettitori del Monte Maddalena, altura prospiciente alcuni quartieri di Brescia. Non sono stati posti sotto sequestro, per indagare sull’eventuale superamento dei livelli di elettrosmog, gli impianti di un’unica emittente o azienda, bensì di tutte le realtà, radiofoniche e televisive presenti con le loro strutture sul colle da cui viene irradiato il segnale che permette la visione dei canali televisivi agli abitanti della “Leonessa d’Italia” e su gran parte dei comuni circostanti. Ma, nonostante gli ultimi interventi dell’autorità giudiziaria, i vari canali televisivi e radiofonici, sono ancora perfettamente ricevibili e fruibili dai cittadini bresciani, in quanto le antenne, benché sottoposte a sequestro possono ancora trasmettere i loro segnali. Per via dei sigilli posti agli impianti di trasmissione i tecnici non vi ci possono accedere per interventi di manutenzione, paradossalmente nemmeno per abbassare la potenza degli impianti. La vicenda si trascina da una decina di anni, tra lettere e articoli su quotidiani locali e blog nei forum e nelle riviste on-line degli appassionati e degli esperti di broadcasting.
La pericolosità dell’esposizione ai Campi magnetici (Legge sull’elettromagnetismo) è una materia molto controversa da un punto di vista scientifico. Manca tuttora una risposta univoca, condivisa, e validata internazionalmente a livello accademico. I legislatori dei diversi paesi, in tema di emissioni elettromagnetiche, hanno perciò adottato valori molto diversi con differenti limiti: i parametri italiani sono tra i più severi al mondo.
Spesso i residenti in aree contigue a impianti di trasmissione, si sono lamentati di difficoltà, ben paradossali a pensarci, nella fruizione dei canali televisivi e radiofonici, o nell’uso dei telefoni cellulari per via delle forti interferenze provocate dai ripetitori. È accaduto infatti in alcuni casi nel nostro paese, che gli abitanti di aree vicini a tali impianti si lamentino di «sentire» per esempio le trasmissioni radiofoniche anche nel citofono. In questi casi, i cittadini si sono radunati in comitati spontanei e hanno promosso ricorsi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, oltre che ad altre strutture territorialmente competenti, al fine di segnalare il loro stato di disagio.
A luglio la magistratura bresciana ha condannato 9 dei circa 50 indagati all’interno dell’inchiesta portata avanti dal pubblico ministero Francesca Stilla, facendo riferimento all’articolo 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose), stessa tipologia di reato prevista per coloro che lanciano sassi da un cavalcavia, ma sul punto la Corte di Cassazione ha emesso due decisioni opposte in casi simili.
Nell’ultima settimana di settembre i giudici della seconda sezione penale della Corte di cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza, avente come oggetto il noto caso delle emissioni elettromagnetiche dei ripetitori di Radio Vaticana, situati nei pressi di Ponte Galeria – Cesana (Roma), affermando la necessità di una precisa indagine sul superamento dei limiti di legge, che aprirà diatribe anche tecniche pressoché infinite: «Il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 cod. pen. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo.»
Per quello che riguarda i ripetitori della Collina dei Camaldoli di Napoli, una sentenza aveva asserito che si doveva escludere la normativa sul getto di cose pericolose in quanto le norme penali non ammettono l’interpretazione analogica e che invocare la norma prevista dal codice penale renderebbe impossibile l’applicazione della speciale normativa sulle emissioni che prevede pene molto più severe dal punto di vista pecuniario.
Si ripete, perciò questo ondeggiamento dell’atteggiamento della magistratura. Il desiderio di norme chiare ed uguali per tutti è stato espresso anche dal Comitato Radio TV Locali, formato da alcuni importanti imprenditori radiotelevisivi, che ha colto l’occasione per ribadire la necessità di una riforma del D.Lgs. 31 luglio 2005,n.177 testo unico della radiotelevisione con l’obiettivo di chiarire tutti i punti controversi e così diminuire il numero elevatissimo di costosi contenziosi amministrativi e giudiziari.
Fonte: wikinotizie