Mentre il paese chiede interventi economici urgenti, capaci di salvaguardare il potere d’acquisto degli italiani, la qualità di vita del bel paese e il suo sistema economico in bilico, il governo scelto dagli italiani si occupa di stabilire un nuovo corso restrettivo alle intercettazioni telefoniche. Cosa che, si sa, non favorirebbe le indagini della magistratura (di cui di solito, in quanto onesti cittadini, non bisogna avere paura), e renderebbe più difficile trovare mafiosi, ladri, falsificatori di bilancio e tutti gli altri mariuoli.
Ad ogni modo, la stretta annunciata dal governo sulle intercettazioni telefoniche è stata approvata alla commissione Giustizia del Senato italiano, malgrado il disaccordo della magistratura, dell’opposizione e la posizione critica della stampa. Approfittiamo di questa occasione per spiegare ai nostri lettori la regolamentazione del diritto all’intercettazione telefonica vigente fino ad oggi in Italia, dato che l’informazione é il primo sistema per farsi una coscienza critica sopra qualsiasi argomento.
L’intercettazione telefonica in Italia : definizione.
L’intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall’art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. » (art.266 c.p.p. )
Essa consiste nell’attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L’intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell’attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.
Limiti e presupposti
L’intercettazione è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’art. 266 (fra cui quelli di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate…). Oltre al presupposti oggettivo del reato per cui si procede, è necessario che sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
Procedimento per l’utilizzazione
Di regola l’intercettazione è autorizzata dal giudice per indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell’atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.
Trascrizione dei risultati dell’intercettazione
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Al termine dell’attività di intercettazione verbali e registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro 5 giorni dalla conclusione dell’attività va effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti sono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone infine l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.
Oneri dell’intercettazione
Le spese sostenute per l’acquisto della tecnologia d’intercettazione (hardware e software), la predisposizione emanutenzione della rete alle intercettazioni sono parzialmente caricate nel bilancio degli Stati UE, e gli operatori di telefonia chiedono una maggiore copertura dei costi, pena l’attribuzione dell’onere ai clienti con degli aumenti tariffari.
La consulenza per la loro installazione e supporto operativo, l’impegno di risorse sostenuto dall’operatore telefonico per la redazione dei tabulati e delle intercettazioni, vengono sommati alle spese processuali e ribaltati a carico dell’imputato, nel caso in cui perda la causa e sia dichiarato colpevole.
Fonte : wikipedia